Il subaffitto è legale solo se il contratto di locazione lo prevede esplicitamente o se il proprietario dà il consenso scritto. Senza autorizzazione, il subaffitto costituisce un inadempimento grave che legittima il proprietario a richiedere la risoluzione del contratto.
Risposta completa
Il subaffitto (o sublocazione) consiste nel cedere in locazione a un terzo l'immobile che si occupa già in qualità di inquilino. In Italia, la sublocazione è regolata dall'art. 2 della L. 392/1978 e dall'art. 1594 c.c. La regola generale è che la sublocazione totale è vietata senza il consenso scritto del proprietario. La sublocazione parziale (di una stanza in un appartamento dove si abita) è invece consentita per legge senza consenso del proprietario, purché il contratto principale non la escluda esplicitamente. Condizioni per la sublocazione legale: il contratto non deve vietare espressamente la sublocazione; per la sublocazione totale, il proprietario deve dare il consenso in forma scritta; il subcanone non può essere superiore al canone principale pagato dall'inquilino principale (non si può trarre profitto dalla sublocazione senza consenso). Conseguenze della sublocazione non autorizzata: il proprietario può chiedere la risoluzione del contratto di locazione principale per grave inadempimento e, di conseguenza, il rilascio dell'immobile; può richiedere il risarcimento dei danni. Attenzione agli affitti brevi: affittare l'appartamento su Airbnb o Booking senza consenso del proprietario equivale a una sublocazione non autorizzata e può portare alla risoluzione del contratto. Il contratto deve essere verificato e, se necessario, integrato con il consenso del proprietario prima di pubblicizzare l'immobile su piattaforme di affitto breve.
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