Il contratto di locazione transitoria dura da 1 a 18 mesi ed è pensato per esigenze temporanee documentabili del locatore o del conduttore (trasferta lavorativa, cure mediche, pendolarismo universitario). Non si rinnova automaticamente ma alla scadenza l'immobile torna libero.
Risposta completa
Il contratto di locazione transitoria è disciplinato dall'art. 5 della Legge 431/1998 e dal D.M. 30 dicembre 2002 sugli accordi territoriali. Ha caratteristiche peculiari che lo distinguono dai contratti ordinari. Durata: da 1 a 18 mesi. Non è prorogabile automaticamente oltre i 18 mesi (salvo un solo rinnovo). Requisito di transitorietà: deve esistere e essere documentato nel contratto un'esigenza transitoria del locatore (es. necessità di rientrare nell'immobile entro 18 mesi per uso diretto) o del conduttore (trasferta lavorativa documentata, cure mediche, ricerca di altra abitazione). Senza questo requisito il contratto transitori è invalido e si converte in un 4+4. Canone: segue i parametri degli accordi territoriali locali (come il contratto a canone concordato) quindi è tipicamente inferiore al canone di mercato. A Roma è definito dagli accordi sindacali tra proprietari e inquilini. Fiscalità: si può applicare la cedolare secca al 21% (stessa aliquota dei contratti liberi). Non beneficia dell'aliquota ridotta al 10% (riservata al canone concordato 3+2). Quando conviene: per il proprietario che sa di dover rientrare nell'immobile entro 18 mesi (es. rientro da estero, figli che si sposano); per l'inquilino in trasferta temporanea; per studenti fuori sede (esiste una variante specifica per studenti, con durata 6-36 mesi). Rischio: se il requisito di transitorietà non è documentato, un giudice può riqualificare il contratto come 4+4.
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