No: il rogito di un immobile con abusi edilizi non sanati è nullo per legge (art. 46 DPR 380/2001). Prima di comprare è obbligatorio verificare la conformità urbanistica; in caso di abusi, il venditore deve sanarli prima del rogito o accordarsi contrattualmente.
Risposta completa
La risposta è no: la vendita di un immobile con abusi edilizi non sanati è giuridicamente impossibile. L'art. 46 del DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) prevede la nullità assoluta del contratto di trasferimento di immobili per cui non siano stati indicati nel rogito gli estremi del titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA, condono). In pratica questo significa che: (1) Il notaio è obbligato a richiedere e verificare la dichiarazione del venditore sulla regolarità urbanistica prima di stipulare l'atto; (2) Se emergono abusi, il rogito non può essere firmato fino alla regolarizzazione o alla sanatoria; (3) Se il rogito viene comunque stipulato nascondendo gli abusi, è nullo e può essere impugnato dall'acquirente per ottenere la restituzione del prezzo e il risarcimento. Cosa fare se l'immobile che ti piace ha abusi? Le opzioni sono: (a) Chiedere al venditore di sanare prima del rogito (presentando domanda di accertamento di conformità al Comune); (b) Inserire nel compromesso una condizione sospensiva legata all'ottenimento della sanatoria; (c) Verificare con un tecnico se l'abuso è sanabile (doppia conformità) o meno; (d) Rinunciare all'acquisto se l'abuso non è sanabile (demolizione obbligatoria). A Roma, un numero significativo di immobili — soprattutto nelle periferie edificate tra gli anni '60 e '80 — presenta difformità più o meno gravi: la due diligence tecnica è indispensabile.
Jarvis può rispondere a domande più specifiche sulla tua situazione — disponibile 24 ore su 24, senza attese.