L'abuso edilizio è qualsiasi intervento edilizio realizzato in assenza dei titoli abilitativi richiesti (permesso di costruire, SCIA, CILA) oppure in difformità sostanziale dalle autorizzazioni ottenute. Gli abusi si classificano per gravità: (1) assenza totale di permesso (nuova costruzione senza titolo): demolizione obbligatoria, impossibilità di vendita/donazione; (2) difformità totale (costruzione radicalmente diversa dal permesso): come il caso precedente; (3) variazione essenziale (modifiche significative al progetto): sanzione e/o demolizione; (4) difformità parziali: possibile sanzione pecuniaria senza demolizione. La presenza di abusi edilizi non sanati su un immobile in vendita ne impedisce legalmente il trasferimento: la dichiarazione di regolarità urbanistica nel rogito è obbligatoria per legge (art. 46 DPR 380/2001). A Roma, la Legge Regionale 12/2004 e il DL 133/2014 hanno consentito parziali sanatorie. Chi compra un immobile con abusi occulti può agire per risoluzione del contratto e risarcimento.
Abuso Edilizio
Costruzione, ampliamento o modifica di un immobile realizzati senza i necessari titoli abilitativi edilizi o in difformità da essi.
Corrispondenza tra lo stato di fatto di un immobile e i titoli edilizi (permesso di costruire, SCIA, DIA) depositati in Comune; è obbligatoria per vendere.
Procedura amministrativa che consente di regolarizzare opere edilizie realizzate senza titolo o in difformità, pagando una sanzione e ottenendo il permesso in sanatoria.
Sanatoria straordinaria che consente di regolarizzare abusi edilizi commessi fino a una certa data, previo pagamento di oblazione.
Provvedimento amministrativo rilasciato dal Comune per realizzare nuove costruzioni o interventi di ristrutturazione rilevante.
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