Per i mutui stipulati dopo il 2 febbraio 2007, l'estinzione anticipata è gratuita (zero penali) per qualsiasi immobile abitativo. Per i mutui precedenti la penale massima è dello 0,50-1%. La cancellazione dell'ipoteca è automatica e gratuita dopo 30 giorni dall'estinzione.
Risposta completa
L'estinzione anticipata del mutuo è il diritto del mutuatario di restituire anticipatamente l'intero debito residuo (o una parte di esso) prima della scadenza naturale. Penale di estinzione: per i mutui stipulati dopo il 2 febbraio 2007 (data di entrata in vigore del D.L. 7/2007 - Legge Bersani), le banche non possono applicare alcuna penale di estinzione anticipata per i mutui su immobili a uso abitativo (prima o seconda casa). Per i mutui stipulati prima di tale data, la penale massima applicabile varia dallo 0,50% all'1% del capitale residuo. Come estinguere il mutuo: contattare la propria banca e chiedere il 'conteggio di estinzione anticipata', un documento che indica l'importo esatto da versare (capitale residuo + interessi maturati fino alla data di estinzione + eventuali costi accessori). Effettuare il bonifico dell'importo totale. La banca emetterà una quietanza di pagamento. Cancellazione dell'ipoteca: è automatica e gratuita per legge (art. 13 D.L. 7/2007). La banca trasmette la comunicazione di estinzione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni, che provvede alla cancellazione dell'ipoteca senza necessità di atto notarile. L'ex mutuatario riceve comunicazione dell'avvenuta cancellazione. Conviene estinguere anticipatamente? Dipende dal tipo di tasso: con tasso fisso, estinguere anticipatamente 'consuma' anche gli interessi futuri già pagati; conviene se si ha liquidità inutilizzata con rendimento inferiore al tasso del mutuo. Con tasso variabile, estinguere anticipatamente conviene quasi sempre se si ha liquidità.
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