Il canone può essere aumentato solo se il contratto prevede l'aggiornamento ISTAT annuale (fino al 75% della variazione ISTAT per contratti liberi). Con la cedolare secca, l'aggiornamento ISTAT non è applicabile. Il proprietario non può aumentare il canone unilateralmente.
Risposta completa
L'aumento del canone durante un contratto di locazione in corso è regolato rigidamente dalla legge, a tutela dell'inquilino. Regola generale: il canone è fisso per tutta la durata del contratto, salvo specifica clausola contrattuale di aggiornamento. Aggiornamento ISTAT: se il contratto (libero 4+4) prevede la clausola di adeguamento ISTAT, il proprietario può richiedere annualmente un aumento pari al 75% della variazione percentuale dell'indice FOI (famiglie operai e impiegati) rilevato dall'ISTAT. Esempio: se l'ISTAT è aumentato del 3%, il proprietario può aumentare il canone del 2,25% (75% × 3%). L'aggiornamento deve essere comunicato per iscritto e decorre dalla comunicazione. Cedolare secca: se il proprietario ha optato per la cedolare secca, non può applicare l'aggiornamento ISTAT durante l'intera durata del contratto (questo è il 'costo' della cedolare per il proprietario). Canone concordato: il canone è determinato dagli accordi sindacali locali e non può essere aumentato oltre le soglie fissate dall'accordo territoriale di Roma. L'aggiornamento è previsto ma nei limiti dell'accordo. Al rinnovo del contratto: alla scadenza e al momento del rinnovo, proprietario e inquilino possono concordare liberamente un nuovo canone. Se l'inquilino non accetta il nuovo canone proposto, può disdire il contratto alla scadenza.
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