Il subentro nel mutuo (o accollo del mutuo) avviene quando l'acquirente di un immobile ipotecato si assume l'obbligo di pagare le rate del mutuo residuo al posto del venditore. Può avvenire con o senza il consenso della banca: senza consenso (accollo cumulativo), il venditore rimane obbligato in solido; con consenso bancario (accollo liberatorio), il venditore è liberato. Per la banca, il subentro equivale a una nuova istruttoria: valuterà il merito creditizio del subentrante. Le spese del subentro sono significativamente inferiori a un nuovo mutuo. Il subentro è vantaggioso se il tasso del mutuo esistente è inferiore ai tassi di mercato correnti.
Subentro nel Mutuo
Situazione in cui l'acquirente di un immobile subentra nel mutuo esistente del venditore, assumendo le rate residue.
Operazione con cui l'acquirente subentra nel mutuo del venditore, assumendo l'obbligo di pagare le rate residue.
Finanziamento bancario a medio-lungo termine garantito da ipoteca sull'immobile acquistato; la banca eroga la somma e il mutuatario la rimborsa con rate mensili comprensive di capitale e interessi.
Portabilità del mutuo: trasferimento del finanziamento a un'altra banca a condizioni più vantaggiose senza costi e senza dover estinguere il vecchio mutuo.
Trasferimento del mutuo da una banca a un'altra, a condizioni migliori, senza costi per il mutuatario.
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