L'accollo del mutuo (art. 1273 c.c.) è un accordo in cui l'acquirente si sostituisce al venditore nell'obbligo di pagare le rate di mutuo residue. Può essere cumulativo (il venditore rimane obbligato in solido) o liberatorio (il venditore è liberato, ma richiede il consenso della banca). La banca può opporsi all'accollo liberatorio se ritiene l'acquirente non sufficientemente solvibile. L'accollo può essere conveniente se il tasso esistente è inferiore a quelli di mercato. Le spese sono inferiori a un nuovo mutuo.
Atti e Documenti
Accollo del Mutuo
Operazione con cui l'acquirente subentra nel mutuo del venditore, assumendo l'obbligo di pagare le rate residue.
Definizione completa
Termini correlati
Mutuo Ipotecario
Finanziamento bancario a medio-lungo termine garantito da ipoteca sull'immobile acquistato; la banca eroga la somma e il mutuatario la rimborsa con rate mensili comprensive di capitale e interessi.
Rogito
Atto notarile con cui si trasferisce ufficialmente la proprietà di un immobile da venditore ad acquirente davanti a un notaio.
Surroga del Mutuo
Portabilità del mutuo: trasferimento del finanziamento a un'altra banca a condizioni più vantaggiose senza costi e senza dover estinguere il vecchio mutuo.
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