Il mutuo fondiario è la tipologia di mutuo ipotecario disciplinata dagli artt. 38-42 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), che impone un limite di finanziamento (LTV) non superiore all'80% del valore dell'immobile ipotecato. Ha durata superiore a 18 mesi e può essere concesso sia a persone fisiche che giuridiche. La distinzione rispetto al mutuo ipotecario 'ordinario' è rilevante sul piano delle garanzie del mutuatario: il mutuo fondiario prevede protezioni specifiche in caso di pignoramento (il mutuatario può pagare le rate arretrate e bloccare la procedura esecutiva) e regole particolari in caso di fallimento del debitore (la banca può procedere autonomamente alla vendita dell'immobile). Nel linguaggio comune il termine 'mutuo' indica spesso proprio il mutuo fondiario, che è la forma più diffusa nel credito immobiliare residenziale. L'imposta sostitutiva sul mutuo fondiario è dello 0,25% del capitale erogato (prima casa) o del 2% (seconda casa).
Mutuo Fondiario
Categoria giuridica di mutuo ipotecario di lungo periodo (fino a 30 anni) su immobili residenziali o commerciali, disciplinato dagli artt. 38-42 TUB con limiti di finanziamento pari all'80% del valore dell'immobile.
Finanziamento bancario a medio-lungo termine garantito da ipoteca sull'immobile acquistato; la banca eroga la somma e il mutuatario la rimborsa con rate mensili comprensive di capitale e interessi.
Garanzia reale iscritta su un immobile a favore della banca che ha erogato il mutuo; in caso di insolvenza del mutuatario, la banca può procedere all'esecuzione forzata.
Rapporto percentuale tra l'importo del mutuo richiesto e il valore dell'immobile da acquistare; le banche finanziano solitamente fino all'80% (LTV 80%).
Tributo versato una tantum dalla banca all'atto dell'erogazione di un mutuo: 0,25% del capitale per la prima casa, 2% per la seconda casa o mutui di liquidità.
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