La quota di legittima (artt. 536-564 c.c.) è la parte del patrimonio ereditario riservata per legge agli eredi necessari (legittimari): coniuge, figli e, in assenza di figli, genitori. Il testatore non può disporre liberamente di questa quota. Le quote di legittima variano in base ai legittimari presenti: solo coniuge = 1/2; solo un figlio = 1/2; coniuge + un figlio = 1/4 ciascuno; coniuge + più figli = 1/4 coniuge + 1/2 ai figli in parti uguali. La lesione della legittima può essere impugnata con l'azione di riduzione entro 10 anni dall'apertura della successione (20 anni per i terzi acquirenti). Donazioni fatte in vita confluiscono nel calcolo della legittima (collazione).
Quota di Legittima
Quota minima del patrimonio ereditario riservata per legge a coniuge, figli e (in assenza di figli) genitori.
Atto unilaterale con cui una persona dispone dei propri beni per dopo la morte, nel rispetto della quota di legittima.
Subentro degli eredi nei rapporti giuridici del defunto (de cuius): comprende immobili, conti bancari, debiti e altri beni, secondo le norme del Codice Civile e le disposizioni testamentarie.
Complesso dei beni e dei diritti che il defunto lascia agli eredi, al netto dei debiti.
Trasferimento a titolo gratuito di un immobile da donante a donatario tramite atto notarile pubblico; soggetto a imposta di donazione con le stesse franchigie della successione.
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