Procedure

Quota di Legittima

Quota minima del patrimonio ereditario riservata per legge a coniuge, figli e (in assenza di figli) genitori.

Definizione completa

La quota di legittima (artt. 536-564 c.c.) è la parte del patrimonio ereditario riservata per legge agli eredi necessari (legittimari): coniuge, figli e, in assenza di figli, genitori. Il testatore non può disporre liberamente di questa quota. Le quote di legittima variano in base ai legittimari presenti: solo coniuge = 1/2; solo un figlio = 1/2; coniuge + un figlio = 1/4 ciascuno; coniuge + più figli = 1/4 coniuge + 1/2 ai figli in parti uguali. La lesione della legittima può essere impugnata con l'azione di riduzione entro 10 anni dall'apertura della successione (20 anni per i terzi acquirenti). Donazioni fatte in vita confluiscono nel calcolo della legittima (collazione).

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