Il testamento è l'atto giuridico con cui il testatore dispone dei propri beni per dopo la morte. Può essere: olografo (scritto, datato e firmato interamente a mano dal testatore, senza notaio), pubblico (redatto dal notaio alla presenza di due testimoni), segreto (consegnato sigillato al notaio). Il testamento può destinare i beni in modo diverso dalle quote legali, ma deve rispettare la quota di legittima spettante al coniuge, ai figli e (in mancanza di figli) ai genitori. Gli immobili possono essere assegnati per legato a soggetti specifici (anche non eredi). Il testamento olografo deve essere pubblicato dal notaio dopo la morte del testatore per produrre effetti.
Testamento
Atto unilaterale con cui una persona dispone dei propri beni per dopo la morte, nel rispetto della quota di legittima.
Subentro degli eredi nei rapporti giuridici del defunto (de cuius): comprende immobili, conti bancari, debiti e altri beni, secondo le norme del Codice Civile e le disposizioni testamentarie.
Complesso dei beni e dei diritti che il defunto lascia agli eredi, al netto dei debiti.
Imposta applicata al trasferimento di beni per causa di morte; esente fino a €1 milione per coniuge e figli, poi aliquote dal 4% all'8% in base al grado di parentela.
Quota minima del patrimonio ereditario riservata per legge a coniuge, figli e (in assenza di figli) genitori.
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