La disdetta (o comunicazione di diniego di rinnovazione) è l'atto unilaterale con cui una delle parti del contratto di locazione comunica all'altra la volontà di non rinnovare il contratto alla sua naturale scadenza. Le regole variano per tipologia contrattuale: (a) Contratto 4+4 (abitativo libero): il locatore può dare disdetta alla prima scadenza (4 anni) solo per motivi tassativi previsti dall'art. 3 L. 431/1998 (uso personale, ristrutturazione, vendita); alla seconda scadenza (8 anni) può non rinnovare liberamente, ma con preavviso di almeno 6 mesi; (b) Contratto 3+2 (canone concordato): disdetta da parte del locatore alla prima scadenza solo per motivazioni tassative; (c) Contratti commerciali (L. 392/1978): il locatore può non rinnovare alla scadenza (ogni 6 anni) comunicando la disdetta almeno 12 mesi prima, ma è dovuta l'indennità di avviamento; (d) Locazioni brevi: non hanno disdetta poiché hanno scadenza naturale. Il conduttore può invece sempre recedere con preavviso di 6 mesi (abitativo) o inviando comunicazione 6 mesi prima (commerciale). La disdetta deve essere inviata per raccomandata A/R o PEC.
Disdetta del Contratto di Locazione
Comunicazione formale con cui il locatore o il conduttore manifesta la volontà di non rinnovare il contratto di locazione alla scadenza, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dalla legge.
Contratto di locazione a uso abitativo con durata minima di 4 anni, rinnovabile automaticamente per altri 4 anni.
Contratto di locazione a canone concordato con durata di 3 anni rinnovabile per 2, con agevolazioni fiscali per locatore e conduttore.
Data di fine del contratto di locazione, con eventuale rinnovo automatico o procedura di disdetta.
Il diritto del conduttore di sciogliere anticipatamente il contratto di locazione in caso di gravi motivi, con preavviso di 6 mesi.
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