Contrattuale

Recesso Contrattuale nella Locazione

Il diritto del conduttore di sciogliere anticipatamente il contratto di locazione in caso di gravi motivi, con preavviso di 6 mesi.

Definizione completa

Il recesso contrattuale nella locazione è il diritto del conduttore (non del locatore) di recedere dal contratto prima della scadenza naturale in presenza di 'gravi motivi' (art. 4 L. 392/1978 per i commerciali; art. 3 c. 6 L. 431/1998 per i residenziali). I gravi motivi possono essere oggettivi (perdita del lavoro, trasferimento lavorativo in altra città, malattia grave) o soggettivi, purché concreti e imprevedibili al momento della stipula. Il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 6 mesi tramite raccomandata A/R o PEC. Nei contratti commerciali, il conduttore può sempre recedere con 6 mesi di preavviso anche senza 'gravi motivi' se tale clausola è stata inserita nel contratto. Il conduttore che recede senza rispettare il preavviso è tenuto al pagamento delle mensilità non godute a titolo di risarcimento. Alcuni contratti prevedono clausole di recesso agevolato (es. preavviso di 3 mesi in cambio di una penale minore): tali clausole sono valide se inserite expressamente.

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