Il recesso contrattuale nella locazione è il diritto del conduttore (non del locatore) di recedere dal contratto prima della scadenza naturale in presenza di 'gravi motivi' (art. 4 L. 392/1978 per i commerciali; art. 3 c. 6 L. 431/1998 per i residenziali). I gravi motivi possono essere oggettivi (perdita del lavoro, trasferimento lavorativo in altra città, malattia grave) o soggettivi, purché concreti e imprevedibili al momento della stipula. Il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 6 mesi tramite raccomandata A/R o PEC. Nei contratti commerciali, il conduttore può sempre recedere con 6 mesi di preavviso anche senza 'gravi motivi' se tale clausola è stata inserita nel contratto. Il conduttore che recede senza rispettare il preavviso è tenuto al pagamento delle mensilità non godute a titolo di risarcimento. Alcuni contratti prevedono clausole di recesso agevolato (es. preavviso di 3 mesi in cambio di una penale minore): tali clausole sono valide se inserite expressamente.
Recesso Contrattuale nella Locazione
Il diritto del conduttore di sciogliere anticipatamente il contratto di locazione in caso di gravi motivi, con preavviso di 6 mesi.
Comunicazione formale con cui il locatore o il conduttore manifesta la volontà di non rinnovare il contratto di locazione alla scadenza, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dalla legge.
Contratto di locazione a uso abitativo con durata minima di 4 anni, rinnovabile automaticamente per altri 4 anni.
Clausola con cui le parti predeterminano l'ammontare del risarcimento dovuto in caso di inadempimento contrattuale, evitando di dover provare l'entità del danno.
Somma (massimo 3 mensilità) versata dall'inquilino a garanzia del pagamento del canone e del risarcimento dei danni.
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