L'azione revocatoria (o pauliana, dall'art. 2901 c.c.) è l'azione legale con cui il creditore può chiedere al giudice di dichiarare inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione patrimoniale (vendite, donazioni, rinunce) compiuti dal debitore in danno del creditore. Perché l'azione abbia successo occorre: (1) l'esistenza di un credito (anche futuro o condizionato); (2) un atto dispositivo del debitore (es. vendita dell'immobile a un familiare a prezzo irrisorio); (3) il pregiudizio al creditore (il debitore diventa insolvente dopo l'atto); (4) la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni). Se l'atto è gratuito (donazione), la responsabilità del terzo non è richiesta. La dichiarazione di inefficacia opera solo a favore del creditore che ha agito: l'atto rimane valido tra le parti. L'azione pauliana si prescrive in 5 anni. Per l'acquirente di un immobile, è essenziale verificare — tramite la relazione notarile preventiva — che non vi siano atti sospetti nei 5 anni precedenti che potrebbero essere revocati.
Azione Revocatoria (Pauliana)
Strumento legale che consente al creditore di fare dichiarare inefficaci gli atti con cui il debitore ha fraudolentemente alienato beni immobili per sottrarli all'esecuzione.
Misura cautelare giudiziaria che blocca la disponibilità di un immobile per impedire che il debitore lo venda prima che il creditore ottenga sentenza di condanna.
Atto esecutivo con cui un creditore blocca legalmente un immobile del debitore per avviare la procedura di vendita forzata a soddisfazione del credito.
Trasferimento a titolo gratuito di un immobile da donante a donatario tramite atto notarile pubblico; soggetto a imposta di donazione con le stesse franchigie della successione.
Report redatto dal notaio prima del rogito che verifica la storia giuridica dell'immobile degli ultimi 20 anni: titoli di provenienza, ipoteche, vincoli e trascrizioni.
Costruiamo insieme il futuro del tuo patrimonio.
Parla con un consulente Casa Corporation e scopri cosa l'ecosistema può fare per te.