Il deposito cauzionale massimo è pari a 3 mensilità del canone. Deve essere restituito entro 30 giorni dalla riconsegna delle chiavi. Se il proprietario non lo restituisce ingiustificatamente, l'inquilino può agire in giudizio ottenendo anche gli interessi legali maturati.
Risposta completa
Il deposito cauzionale (o caparra locatizia) è la somma versata dall'inquilino al proprietario all'inizio del contratto a garanzia del puntuale pagamento dei canoni e del rispetto delle condizioni contrattuali. Importo massimo: la legge (art. 11, L. 392/1978) prevede un massimo di 3 mensilità del canone di locazione. Un deposito superiore è nullo per la parte eccedente. Il proprietario non può rifiutarsi di restituire il deposito per ragioni diverse dai danni effettivi. Interessi: il deposito produce interessi legali annui, che il proprietario deve corrispondere all'inquilino ogni anno o all'atto della restituzione. Restituzione: il proprietario deve restituire il deposito entro un termine ragionevole dalla riconsegna dell'immobile (la prassi giudiziaria individua questo termine in 30-60 giorni). Può trattenere solo somme corrispondenti a: danni documentati superiori alla normale usura, canoni arretrati non pagati, spese a carico dell'inquilino non saldate. Per trattenere il deposito il proprietario deve documentare i danni (fotografie, preventivi, fatture). Se il proprietario non restituisce il deposito ingiustificatamente, l'inquilino può emettere un atto di messa in mora e poi ricorrere al giudice di pace o al tribunale per il recupero. Consiglio pratico: effettuare sempre un verbale di consegna con fotografie dettagliate sia all'ingresso che all'uscita.
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