L'abitazione principale è esente da IMU se non è classificata come A/1 (signorile), A/8 (villa) o A/9 (castello), e il proprietario vi abbia sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale.
Risposta completa
L'esenzione IMU per l'abitazione principale è disciplinata dall'art. 1 comma 740-748 L. 160/2019 e richiede due requisiti cumulativi: (1) Requisito oggettivo: l'immobile non deve appartenere alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio storico-artistico). Queste tre categorie sono sempre soggette all'IMU anche se adibite ad abitazione principale. (2) Requisito soggettivo: il proprietario (o titolare di altro diritto reale: usufrutto, uso, abitazione) deve avere nell'immobile sia la residenza anagrafica (iscrizione nei registri comunali) sia la dimora abituale (il luogo dove effettivamente vive). Entrambi i requisiti devono essere compresenti. Casi particolari: coniugi con residenze anagrafiche diverse — dal 2022 ciascun coniuge può avere la propria 'abitazione principale' ai fini IMU, a condizione che si tratti di abitazioni in Comuni diversi (la Corte Costituzionale con sentenza 209/2022 ha eliminato il vincolo del nucleo familiare unico); pertinenze dell'abitazione principale (box, cantina, ripostiglio) esenti per massimo una pertinenza per categoria catastale (C/2, C/6, C/7). Adempimenti: non è necessaria una dichiarazione IMU specifica per l'abitazione principale se le condizioni sono già note al Comune tramite la residenza anagrafica; occorre invece dichiarazione IMU in caso di variazioni (cambio uso, trasferimento residenza).
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