No, non esiste un diritto di recesso automatico dopo la firma di una proposta d'acquisto o di un compromesso. L'unica via d'uscita è la condizione sospensiva prevista nel contratto (es. mancata concessione del mutuo) o il recesso con perdita della caparra.
Risposta completa
A differenza dei contratti con consumatori (come gli acquisti online), nell'acquisto immobiliare non esiste un diritto di recesso legale che permetta di tirarsi indietro senza conseguenze dopo aver firmato una proposta d'acquisto accettata dal venditore o un contratto preliminare (compromesso). Una volta che la proposta è stata accettata dal venditore, o che il compromesso è stato firmato da entrambe le parti, il contratto è vincolante. Le uniche vie d'uscita lecite sono: le condizioni sospensive espressamente inserite nel contratto (es. «il presente contratto è efficace solo se l'acquirente ottiene un mutuo di almeno €200.000 entro 60 giorni»); un accordo consensuale tra le parti per sciogliere il contratto; la risoluzione per inadempimento dell'altra parte. Se l'acquirente vuole recedere senza giusta causa e senza condizioni sospensive applicabili, perde la caparra confirmatoria versata. Se il venditore vuole recedere, deve restituire il doppio della caparra. In caso di gravi vizi dell'immobile scoperti dopo la firma del compromesso (abusi edilizi rilevanti, vizi strutturali), l'acquirente può rifiutarsi di procedere al rogito e richiedere la risoluzione del contratto con restituzione della caparra (ma occorre dimostrare che il venditore li conosceva o li aveva nascosti). Per tutelarsi, è fondamentale inserire nel compromesso tutte le condizioni sospensive necessarie prima di firmarlo.
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