La condizione sospensiva (art. 1353 c.c.) è una clausola che subordina l'efficacia di un contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto. Nei contratti immobiliari, la condizione sospensiva più comune è quella legata all'ottenimento del mutuo: se la banca non approva il finanziamento entro la data stabilita, il contratto (proposta o compromesso) si scioglie automaticamente e la caparra viene restituita integralmente. Altre condizioni sospensive comuni: parere favorevole della due diligence tecnica, esito positivo del sopralluogo strutturale, approvazione da parte del consiglio di amministrazione (per acquisti societari).
Condizione Sospensiva
Clausola contrattuale che fa dipendere l'efficacia del contratto dal verificarsi di un evento futuro e incerto (es. ottenimento del mutuo); se l'evento non si verifica il contratto non produce effetti.
Contratto preliminare di compravendita in cui le parti si obbligano a stipulare il rogito definitivo, spesso accompagnato dal pagamento di una caparra.
Somma di denaro versata dal compratore al venditore al momento del compromesso: se recede senza giustificato motivo il compratore la perde; se recede il venditore la restituisce doppia.
Finanziamento bancario a medio-lungo termine garantito da ipoteca sull'immobile acquistato; la banca eroga la somma e il mutuatario la rimborsa con rate mensili comprensive di capitale e interessi.
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