Il compromesso (contratto preliminare di compravendita) è l'accordo firmato da compratore e venditore che impegna entrambi al rogito entro una data stabilita. Va registrato entro 20 giorni presso l'Agenzia delle Entrate e contiene prezzo, caparra, data rogito e condizioni concordate.
Risposta completa
Il compromesso di vendita, tecnicamente denominato contratto preliminare di compravendita, è il contratto con cui venditore e acquirente si obbligano reciprocamente a stipulare il contratto definitivo (rogito notarile) entro una scadenza prestabilita. È diverso dalla proposta d'acquisto perché è firmato da entrambe le parti e ha piena forza vincolante bilaterale. Contenuto essenziale del compromesso: identificazione precisa delle parti (dati anagrafici, codici fiscali), identificazione dell'immobile con dati catastali completi, prezzo di vendita concordato e modalità di pagamento, importo della caparra confirmatoria versata (solitamente 10-20% del prezzo), data entro cui stipulare il rogito notarile, dichiarazioni del venditore sullo stato dell'immobile (assenza di ipoteche, abusi, ecc.), eventuali condizioni sospensive (ottenimento del mutuo, verifica tecnica, ecc.). Il compromesso deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla firma. Si paga: l'imposta di registro (0,5% sulla caparra confirmatoria oppure il 3% se la somma versata è un acconto sul prezzo), più €200 di imposta fissa su eventuali clausole. In caso di inadempimento del venditore, questi deve restituire il doppio della caparra. In caso di inadempimento dell'acquirente, il venditore trattiene la caparra versata. Con il compromesso registrato, l'acquirente ha anche una tutela reale sull'immobile (trascrizione del preliminare).
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