Il rilascio giudiziale dell'immobile è la fase finale del procedimento di sfratto, in cui l'ordinanza di convalida (o la sentenza di condanna al rilascio) viene portata ad esecuzione dall'ufficiale giudiziario. Dopo che il giudice ha emesso l'ordinanza con fissazione della data di rilascio, il locatore (tramite l'avvocato) intima la data all'inquilino e l'ufficiale giudiziario si presenta all'immobile. Se l'inquilino non lascia spontaneamente, l'ufficiale può richiedere l'intervento delle forze dell'ordine e far cambiare la serratura. A Roma i tempi per arrivare all'effettivo rilascio (dalla notifica dell'intimazione all'azione dell'ufficiale giudiziario) sono generalmente 6-18 mesi, con variazioni significative a seconda dell'ufficio. Esistono procedure accelerate (es. in caso di occupazione senza titolo) o sospensioni (es. in caso di nuclei vulnerabili con ordinanza del sindaco). Parallelamente allo sfratto, il locatore può agire per il recupero delle somme arretrate con decreto ingiuntivo.
Rilascio Giudiziale dell'Immobile
Fase esecutiva della procedura di sfratto in cui l'ufficiale giudiziario, con il supporto della forza pubblica se necessario, procede fisicamente al recupero del possesso dell'immobile.
Iter giudiziale accelerato che consente al locatore di ottenere la risoluzione del contratto di locazione e il rilascio dell'immobile in caso di morosità, scadenza del contratto o inadempimento grave.
Inadempimento del conduttore nel pagamento del canone o delle spese condominiali entro i termini stabiliti dal contratto.
Atto esecutivo con cui un creditore blocca legalmente un immobile del debitore per avviare la procedura di vendita forzata a soddisfazione del credito.
Somma (massimo 3 mensilità) versata dall'inquilino a garanzia del pagamento del canone e del risarcimento dei danni.
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