La procedura di sfratto è disciplinata dagli artt. 657-669 c.p.c. ed è un rito speciale (più rapido del giudizio ordinario) a disposizione del locatore per recuperare il possesso dell'immobile. Esistono tre tipi: (1) Sfratto per morosità: quando l'inquilino non paga il canone. Il locatore cita l'inquilino dinanzi al Giudice di Pace (per importi inferiori a €5.000) o al Tribunale; se il conduttore non compare o non paga entro il termine, il giudice emette l'ordinanza di convalida dello sfratto con fissazione della data di rilascio; (2) Sfratto per finita locazione: alla scadenza del contratto, se l'inquilino non lascia. Il locatore deve aver inviato il disdetta nei termini contrattuali e di legge; (3) Sfratto per inadempimento grave: per violazioni del contratto (sublocazione non autorizzata, uso del bene diverso da quello pattuito). I tempi medi a Roma per ottenere il rilascio effettivo (inclusa l'esecuzione forzata con ufficiale giudiziario) sono 12-24 mesi. Il procedimento è più rapido con un avvocato esperto e in caso di morosità pacifica (l'inquilino non si oppone).
Procedura di Sfratto
Iter giudiziale accelerato che consente al locatore di ottenere la risoluzione del contratto di locazione e il rilascio dell'immobile in caso di morosità, scadenza del contratto o inadempimento grave.
Inadempimento del conduttore nel pagamento del canone o delle spese condominiali entro i termini stabiliti dal contratto.
Fase esecutiva della procedura di sfratto in cui l'ufficiale giudiziario, con il supporto della forza pubblica se necessario, procede fisicamente al recupero del possesso dell'immobile.
Somma (massimo 3 mensilità) versata dall'inquilino a garanzia del pagamento del canone e del risarcimento dei danni.
Contratto di locazione a uso abitativo con durata minima di 4 anni, rinnovabile automaticamente per altri 4 anni.
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