Il patto di non alienazione è un accordo contrattuale con cui il proprietario di un immobile si obbliga a non venderlo, donarlo, ipotecarlo o comunque alienarlo per un periodo determinato. Ha effetti obbligatori (non reali): la violazione non rende nulla la vendita a terzi, ma obbliga al risarcimento del danno nei confronti del creditore o del co-contraente. Per avere effetti reali (opponibili ai terzi) è necessaria la trascrizione nei Registri Immobiliari, possibile solo in forme previste dalla legge (es. il patto di non alienazione nell'ambito di una fideiussione o di un contratto di locazione finanziaria). I casi pratici più comuni: patto inserito in un contratto di finanziamento per tutelare il creditore; patto tra soci di una società immobiliare per evitare alienazioni unilaterali; patto incluso in accordi di separazione tra coniugi sulla casa coniugale. La sua validità nel tempo è limitata: non può essere perpetuo (art. 1379 c.c.), deve avere un termine e rispondere a un interesse apprezzabile del beneficiario.
Patto di Non Alienazione
Accordo con cui il proprietario si impegna contrattualmente a non vendere o gravare un immobile per un periodo determinato, a tutela di un creditore o di un co-contraente.
Patto contrattuale con cui il proprietario si impegna a offrire in primis la vendita a un determinato soggetto prima di porla sul mercato, senza obbligo per questi di acquistare.
Garanzia reale iscritta su un immobile a favore della banca che ha erogato il mutuo; in caso di insolvenza del mutuatario, la banca può procedere all'esecuzione forzata.
Vincolo su beni immobili destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, con limitazioni alla vendita e all'esecuzione forzata.
Clausola contrattuale che fa dipendere l'efficacia del contratto dal verificarsi di un evento futuro e incerto (es. ottenimento del mutuo); se l'evento non si verifica il contratto non produce effetti.
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