In assenza di testamento la successione è legittima: coniuge e figli si dividono l'eredità secondo quote fisse stabilite dal Codice Civile, con il coniuge che ottiene almeno ½ se ci sono figli.
Risposta completa
In assenza di testamento si applica la successione legittima disciplinata dagli artt. 565–586 del Codice Civile. Le quote variano in base ai parenti superstiti: se ci sono solo figli, l'eredità si divide in parti uguali tra loro; se ci sono coniuge e un figlio, spetta ½ al coniuge e ½ al figlio; se ci sono coniuge e due o più figli, il coniuge ottiene ⅓ e i figli si dividono i restanti ⅔ in parti uguali; se c'è solo il coniuge, spetta tutto a lui/lei. In assenza di coniuge e figli, subentrano genitori, fratelli e sorelle con quote variabili. Gli ascendenti (genitori) concorrono con il coniuge: in questo caso il coniuge prende ½ e i genitori il restante ¼ o ⅓. Solo in totale assenza di parenti entro il sesto grado l'eredità va allo Stato. È importante ricordare che il coniuge conserva sempre il diritto di abitazione sulla casa coniugale e il diritto di uso dei mobili che la corredano. Per gli immobili in comproprietà tra eredi è possibile richiedere la divisione giudiziale se non si raggiunge un accordo amichevole.
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