La TARI (Tassa sui Rifiuti) è stata istituita dalla L. 147/2013 (art. 1 commi 641-668) e ha sostituito la TARSU e la TARES. È dovuta da chiunque occupi o detenga a qualsiasi titolo un locale o un'area suscettibile di produrre rifiuti urbani. Nel caso di locazione, la TARI è a carico dell'inquilino (non del proprietario). La tariffa è deliberata annualmente da ogni Comune e si compone di: quota fissa (copre i costi fissi indipendentemente dall'uso) e quota variabile (proporzionale alla produzione di rifiuti, in funzione del numero di occupanti). La superficie tassabile è quella calpestabile di locali ed aree. Alcune categorie sono escluse: locali inaccessibili, immobili in ristrutturazione, aree dove si producono rifiuti speciali. A Roma Capitale la TARI è riscossa da AMA: le tariffe variano per categoria d'uso (residenziale, commerciale, uffici) e per zona. L'omessa dichiarazione di nuove occupazioni comporta sanzioni. Il proprietario è solidalmente responsabile con il conduttore in caso di mancato pagamento.
TARI (Tassa sui Rifiuti)
Tributo locale che finanzia il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; si calcola sulla superficie dell'immobile ed è dovuta da chi occupa o detiene il bene, non necessariamente dal proprietario.
Imposta municipale patrimoniale sugli immobili diversi dall'abitazione principale; si paga in due rate (giugno e dicembre) al Comune.
L'IMU è dovuta su tutte le abitazioni che non sono l'abitazione principale del contribuente, con aliquota stabilita dal Comune.
Somma (massimo 3 mensilità) versata dall'inquilino a garanzia del pagamento del canone e del risarcimento dei danni.
Costi di gestione, manutenzione e conservazione delle parti comuni del condominio, ripartiti tra i condomini in base ai millesimi.
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