Contrattuale

Opzione di Acquisto

Contratto con cui il concedente si obbliga a vendere a determinate condizioni se l'opzionario esercita il diritto entro il termine.

Definizione completa

L'opzione di acquisto (art. 1331 c.c.) è il contratto con cui una parte (concedente, spesso il venditore) si obbliga a mantenere ferma la propria proposta di vendita per un termine determinato, mentre l'altra parte (opzionario, spesso l'acquirente) può a sua scelta decidere di acquistare o meno. A differenza del compromesso (che vincola entrambe le parti), l'opzione vincola solo il concedente. L'opzionario ha solitamente pagato un corrispettivo per il diritto di opzione (non è la caparra). Se esercitata, l'opzione produce gli stessi effetti del contratto definitivo. È usata in operazioni immobiliari complesse (fondi, sviluppatori) e in situazioni in cui l'acquirente deve condurre una due diligence approfondita prima di impegnarsi.

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