Il legato (art. 649 c.c.) è la disposizione testamentaria con cui il testatore attribuisce a qualcuno (legatario) uno o più beni determinati, senza che il legatario acquisti la qualità di erede né risponda dei debiti del defunto. Per gli immobili, il legato si acquista automaticamente all'apertura della successione (senza bisogno di accettazione formale), ma può essere rinunciato. Il legatario deve richiedere la consegna materiale dell'immobile all'erede. Ai fini fiscali, il legatario paga l'imposta di successione sulla propria quota. Il legato è utile per attribuire un immobile specifico a persone care senza farne eredi universali.
Legato Immobiliare
Disposizione testamentaria con cui il testatore attribuisce un immobile specifico a un soggetto determinato, senza renderlo erede.
Atto unilaterale con cui una persona dispone dei propri beni per dopo la morte, nel rispetto della quota di legittima.
Subentro degli eredi nei rapporti giuridici del defunto (de cuius): comprende immobili, conti bancari, debiti e altri beni, secondo le norme del Codice Civile e le disposizioni testamentarie.
Imposta applicata al trasferimento di beni per causa di morte; esente fino a €1 milione per coniuge e figli, poi aliquote dal 4% all'8% in base al grado di parentela.
Atto obbligatorio da presentare all'Agenzia delle Entrate entro 12 mesi dal decesso, con cui gli eredi comunicano i beni del defunto e liquidano le imposte di successione.
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