L'atto divisionale (o atto di divisione) è l'atto notarile con cui si scioglie la comunione immobiliare tra più soggetti, assegnando a ognuno beni in natura corrispondenti alla propria quota. Può riguardare comunioni ordinarie (acquisto in comune) o comunioni ereditarie (beni lasciati da un defunto). Tipi di divisione: (a) Divisione amichevole (contrattuale): le parti concordano autonomamente le assegnazioni davanti al notaio; (b) Divisione giudiziale: su ricorso al Tribunale quando i coeredi non raggiungono l'accordo, il giudice nomina un perito e dispone la divisione o, se impossibile, la vendita all'asta. Nella divisione possono emergere conguagli in denaro quando un bene non è agevolmente divisibile in parti uguali. Fiscalmente, la divisione è in linea di principio non imponibile se non supera la quota spettante a ciascuno, ma eventuali conguagli possono essere soggetti a imposte. A Roma, la divisione di immobili ereditati tra fratelli è una delle casistiche più frequenti.
Atto Divisionale
Atto notarile con cui i comproprietari di un immobile (o di un patrimonio ereditario) sciolgono la comunione assegnando a ciascuno quote in natura o conguagli in denaro.
Subentro degli eredi nei rapporti giuridici del defunto (de cuius): comprende immobili, conti bancari, debiti e altri beni, secondo le norme del Codice Civile e le disposizioni testamentarie.
Atto con cui gli eredi sciolgono la comunione ereditaria e attribuiscono a ciascuno beni specifici in sostituzione delle quote astratte.
Regime patrimoniale tra coniugi in cui i beni acquistati durante il matrimonio appartengono per metà a ciascuno.
Pubblico ufficiale che autentica e registra gli atti giuridici tra privati (rogito, compromesso, donazione, atti societari); è terzo rispetto alle parti e garante della legalità.
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