L'altezza interpiano (o altezza di piano) è la misura verticale dal solaio di calpestio (pavimento) al solaio del piano superiore. Va distinta dall'altezza netta (o altezza interna libera), che misura dal pavimento al soffitto finito e che determina la vivibilità effettiva dell'ambiente. I regolamenti edilizi italiani fissano un'altezza minima per i locali abitabili: 2,70 m nei nuovi edifici residenziali (art. 2-bis DPR 380/2001), 2,40 m per locali accessori (bagni, corridoi). In edifici storici (molto comuni a Roma) sono ammesse deroghe fino a 2,40 m. Un'altezza inferiore al minimo rende il locale non abitabile e non commerciabile come residenziale. In caso di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso (es. magazzino in abitazione), l'altezza è spesso l'ostacolo principale. A Roma, molti seminterrati e piani terra non raggiungono l'altezza minima e restano non convertibili in abitazioni senza interventi strutturali.
Altezza Interpiano
La distanza verticale tra il pavimento di un piano e il pavimento del piano superiore; incide sulla vivibilità, sull'areazione e, sotto i 2,70 m, sulla commerciabilità di un immobile.
Documento rilasciato dal Comune che attesta la conformità dell'immobile alle norme igienico-sanitarie, strutturali e di sicurezza; necessario per vendere un immobile.
Documento che attesta che un immobile rispetta i requisiti di sicurezza, igiene e abitabilità per essere utilizzato.
Modifica della funzione urbanistica di un immobile (es. da ufficio a residenziale), soggetta a titolo edilizio e oneri.
Unità immobiliare parzialmente sotto il livello stradale, con classificazione catastale e valore di mercato tipicamente ridotti.
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