La liberazione dell'immobile deve avvenire alla data concordata nel rogito (o nel compromesso), che coincide di norma con il giorno stesso della firma. Se non è specificato, l'acquirente ha diritto alla consegna immediata al rogito.
Risposta completa
La regola generale è che la consegna dell'immobile avviene contestualmente al rogito: il venditore consegna le chiavi nel momento in cui l'acquirente paga il saldo e il notaio firma l'atto. Tuttavia le parti possono concordare tempistiche diverse: (a) Consegna anticipata: l'acquirente entra prima del rogito (di norma sconsigliato senza adeguate garanzie contrattuali); (b) Consegna differita: il venditore rimane nell'immobile per un periodo dopo il rogito (es. 30-60 giorni), in genere dietro pagamento di un canone di occupazione o dietro cauzione. Se il venditore non libera l'immobile entro i termini concordati, l'acquirente può: richiedere l'adempimento forzato (art. 2932 c.c.) con azione legale; reclamare il risarcimento del danno per il mancato godimento; applicare la penale contrattuale se prevista. Caso frequente a Roma: vendita di prima casa da parte di chi sta a sua volta acquistando un'altra casa ('catena di rogiti' concatenati). In questi casi è fondamentale coordinare le date di rogito e le consegne nella stessa giornata (o con pochi giorni di margine) per evitare di restare 'scoperti'. Consiglio: inserire sempre nel compromesso la data e le modalità esatte di consegna.
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