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Il Condominio: Diritti e Doveri del Condomino

Assemblee, spese, millesimi e controversie: tutto ciò che serve sapere sulla vita condominiale.

Risposta immediata

Il condominio è la forma di proprietà più diffusa a Roma. Ogni condomino ha diritto di voto nelle assemblee, obbligo di pagare le spese in base ai millesimi di proprietà, e il diritto di consultare i registri condominiali. Le delibere dell'assemblea sono vincolanti per tutti, anche per gli assenti, ma impugnabili entro 30 giorni se illegittime.

Come funziona l'assemblea condominiale

L'assemblea condominiale è l'organo deliberativo del condominio: decide sulle spese ordinarie e straordinarie, approva il rendiconto, nomina o revoca l'amministratore e modifica il regolamento. Si convoca con avviso inviato almeno 5 giorni prima (o 10 per assemblee che approvano opere straordinarie ingenti). La convocazione deve indicare ordine del giorno, data, ora e luogo.

Le maggioranze richieste variano per tipo di delibera: per la nomina/revoca dell'amministratore e le spese ordinarie → maggioranza della metà del valore dell'edificio (500 millesimi) + un terzo dei condomini; per le innovazioni → 2/3 del valore del fabbricato + metà dei condomini; per i lavori urgenti → l'amministratore può agire d'urgenza senza assemblea.

Le spese condominiali: come si calcolano e si ripartiscono

Le spese condominiali si ripartiscono in base alle tabelle millesimali (art. 1118 c.c.): ogni unità immobiliare ha un 'peso' espresso in millesimi (da 0 a 1000) che riflette il suo valore proporzionale nell'edificio. La tabella generale dei millesimi serve per le spese generali (ascensore, portineria, giardino); esistono tabelle specifiche per scale, riscaldamento, ecc.

Esistono spese a carico solo dei proprietari (es. rifacimento facciata, sostituzione ascensore) e spese ripartite tra proprietari e inquilini (es. pulizia scale, portineria). La ripartizione tra locatore e conduttore deve essere specificata nel contratto di locazione, in mancanza si applicano le norme del c.c. e le tabelle USI locali.

Come impugnare una delibera condominiale

Le delibere dell'assemblea condominiale possono essere annullabili (vizio di forma o di procedura) o nulle (contrarie a norme imperative). Le delibere annullabili si impugnano davanti al Tribunale entro 30 giorni dalla delibera (per chi era presente) o dalla comunicazione del verbale (per chi era assente). Le delibere nulle non hanno termine di impugnazione.

Motivi frequenti di impugnazione a Roma: convocazione irregolare (avviso non inviato, termini non rispettati), mancanza del quorum, delibera su materia estranea all'ordine del giorno, approvazione di spese per lavori senza preventivi o senza rispettare le maggioranze richieste.

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Domande frequenti

Le domande più comuni

L'amministratore è obbligatorio in tutti i condomini?

È obbligatorio nei condomini con più di 8 condomini (art. 1129 c.c.). Per il condominio minimo (2-8 condomini) l'assemblea può decidere se nominarlo o meno.

Il condomino moroso può partecipare alle assemblee?

Sì, il condomino moroso ha diritto a partecipare e a votare. L'assemblea non può escluderlo. L'unico rimedio per la morosità è il decreto ingiuntivo: l'amministratore è obbligato a richiederlo entro 6 mesi dall'approvazione del rendiconto.

Posso installare un impianto fotovoltaico sul tetto condominiale?

Sì. Dal 2021 (D.L. 77/2021) le comunità energetiche rinnovabili sono favorite. L'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto condominiale richiede delibera con maggioranza dei 500 millesimi + metà dei condomini.

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