L'usucapione (artt. 1158-1165 c.c.) è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario per effetto del possesso continuato, pacifico, pubblico e non equivoco per il tempo stabilito dalla legge: 20 anni per i beni immobili (10 anni in buona fede su acquisto a titolo oneroso da non proprietario). L'usucapione deve essere accertata da una sentenza del Tribunale o, per accordo delle parti, con un atto notarile. L'acquirente di un immobile usucapito deve prestare attenzione alla provenienza: una sentenza di usucapione nella catena dei titoli può rendere l'immobile difficilmente mutuabile. Le banche spesso richiedono che sia decorso un ulteriore periodo di tempo dalla sentenza prima di concedere il mutuo.
Procedure
Usucapione
Acquisto della proprietà di un immobile per il possesso continuato, pacifico e pubblico per 20 anni (o 10 anni per i beni mobili).
Definizione completa
Termini correlati
Atto di Provenienza
Documento che dimostra come e quando l'attuale proprietario ha acquisito l'immobile (rogito, successione, donazione).
Rogito
Atto notarile con cui si trasferisce ufficialmente la proprietà di un immobile da venditore ad acquirente davanti a un notaio.
Registri Immobiliari
Archivio pubblico dove vengono trascritti tutti gli atti di trasferimento immobiliare (rogiti, ipoteche, pignoramenti); la trascrizione ha valore giuridico probatorio sulla proprietà.
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