La manleva (o clausola di manleva, o indemnity clause) è una previsione contrattuale di ampio uso nelle compravendite immobiliari con cui una delle parti si impegna a 'tenere indenne' l'altra da danni, passività o pretese di terzi che possano emergere in relazione all'immobile. Esempi pratici: (1) Il venditore manlleva l'acquirente da eventuali passività fiscali pregresse (es. accertamenti IMU), da vizi occulti non conoscibili, da controversie in corso; (2) In un'asta giudiziaria, la banca manlleva l'acquirente da eventuali azioni dei creditori non soddisfatti (nei limiti del prezzo d'asta); (3) In una compravendita con abusi da sanare, il venditore si impegna a tenere indenne l'acquirente dal costo della sanatoria. A differenza della garanzia per vizi (art. 1490 c.c., automatica per legge), la manleva è contrattuale e può essere modellata sulle specifiche situazioni. Va inserita nel rogito o nel compromesso in forma scritta. Per essere efficace deve indicare: le passività coperte, il limite massimo (se previsto), i termini entro cui attivare la copertura.
Clausola di Manleva
Patto contrattuale con cui una parte (il manlevante) si obbliga a tenere indenne l'altra (il manlevato) da eventuali danni, pretese di terzi o passività connesse all'immobile.
Obbligo del venditore di garantire l'acquirente contro vizi che rendono l'immobile inidoneo all'uso o ne diminuiscono significativamente il valore.
Pattuizione contrattuale che prevede la risoluzione automatica del contratto al verificarsi di un determinato inadempimento.
Atto notarile con cui si trasferisce ufficialmente la proprietà di un immobile da venditore ad acquirente davanti a un notaio.
Contratto preliminare di compravendita in cui le parti si obbligano a stipulare il rogito definitivo, spesso accompagnato dal pagamento di una caparra.
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