Contrattuale

Garanzia per Vizi Occulti

Obbligo del venditore di garantire l'acquirente contro vizi che rendono l'immobile inidoneo all'uso o ne diminuiscono significativamente il valore.

Definizione completa

La garanzia per vizi occulti (art. 1490 c.c.) è l'obbligo del venditore di garantire l'acquirente contro i difetti dell'immobile che: lo rendono inidoneo all'uso cui è destinato, ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore. I vizi devono essere occulti (non visibili al momento della vendita) e non dichiarati. L'azione di garanzia si prescrive in 1 anno dalla consegna dell'immobile; la denuncia deve essere fatta entro 8 giorni dalla scoperta. Il venditore risponde anche se non conosceva i vizi. La clausola 'venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova' non esime dalla garanzia se i vizi erano conosciuti dal venditore. Tipici vizi occulti: umidità strutturale, difetti di impermeabilizzazione, problemi strutturali nascosti.

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