Il contratto di affitto agrario (L. 203/1982) è la forma principale di locazione dei terreni agricoli. Ha una durata minima di 15 anni; il coltivatore diretto affittuario gode del diritto di prelazione in caso di vendita del fondo. Il canone è determinato con riferimento a valori parametrici stabiliti a livello locale dalle commissioni provinciali. L'affittuario può apportare miglioramenti e ha diritto a un'indennità al termine del contratto. Il diritto di prelazione dell'affittuario coltivatore diretto si esercita entro 30 giorni dalla notifica della proposta di vendita. A Roma, nelle aree dell'Agro Romano, questa tipologia contrattuale è ancora diffusa.
Contrattuale
Affitto Agrario
Contratto di locazione di terreni agricoli disciplinato dalla L. 203/1982, con durata minima di 15 anni.
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