Il condominio minimo è la situazione in cui un edificio appartiene a due soli comproprietari, ciascuno titolare di una o più unità immobiliari. Per la Corte di Cassazione (Sezioni Unite 2010) anche il condominio formato da 2 soli partecipanti è soggetto alle norme del condominio (non della comunione ordinaria), con la conseguenza che: non è necessario nominare un amministratore (facoltativo), le delibere richiedono l'accordo di entrambi, i diritti di prelazione del condomino sono limitati. La gestione è più semplice ma il rischio di conflitti è più alto in assenza di un terzo arbitro. Il condominio minimo è frequente negli edifici bifamiliari e nelle palazzine di piccole dimensioni.
Condominio Minimo
Edificio con due soli proprietari (due unità o un'unità e le parti comuni) che segue norme semplificate rispetto al condominio ordinario.
Forma di proprietà in cui più soggetti sono comproprietari delle parti comuni di un edificio (scala, tetto, ascensore, cortile) mentre sono proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari.
Professionista nominato dall'assemblea condominiale per gestire le parti comuni, riscuotere le quote condominiali e rappresentare il condominio.
Documento che disciplina l'uso delle parti comuni, i diritti e i doveri dei condomini e la gestione del condominio.
Valore proporzionale espresso in millesimi che misura la partecipazione di ogni condomino alle parti comuni e alle spese.
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