L'amministratore di condominio (art. 1129 c.c.) è il soggetto nominato dall'assemblea dei condomini per gestire le parti comuni dell'edificio (scale, tetto, impianti comuni), riscuotere le quote condominiali, eseguire le delibere assembleari e rappresentare il condominio nei rapporti con terzi. Dal 2012 (L. 220/2012) è obbligatorio per condomini con più di 8 unità immobiliari e deve essere in possesso di determinati requisiti (diploma, assicurazione RC, formazione continua). L'acquirente di un immobile in condominio ha diritto di ricevere dall'amministratore una dichiarazione degli oneri condominiali pagati e da pagare. Le spese condominiali pregresse (anteriori all'acquisto) sono a carico del venditore per le quote deliberate prima del rogito.
Figure Professionali
Amministratore di Condominio
Professionista nominato dall'assemblea condominiale per gestire le parti comuni, riscuotere le quote condominiali e rappresentare il condominio.
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