La trascrizione (artt. 2643-2671 c.c.) rende opponibile ai terzi gli atti di trasferimento, costituzione o modificazione di diritti reali su immobili. Non crea il diritto ma stabilisce la priorità: vince chi ha trascritto per primo. Gli atti soggetti a trascrizione obbligatoria includono: compravendita, donazione, permuta, divisione, sentenze che trasferiscono la proprietà. La trascrizione è effettuata dal notaio che deposita la nota di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Trascrizione dell'Atto
Pubblicità legale che rende opponibile ai terzi il trasferimento di un diritto reale immobiliare.
Atto con cui il notaio trascrive il rogito nei Registri Immobiliari, rendendo il trasferimento di proprietà opponibile a terzi.
Atto notarile con cui si trasferisce ufficialmente la proprietà di un immobile da venditore ad acquirente davanti a un notaio.
Archivio pubblico dove vengono trascritti tutti gli atti di trasferimento immobiliare (rogiti, ipoteche, pignoramenti); la trascrizione ha valore giuridico probatorio sulla proprietà.
Pubblico ufficiale che autentica e registra gli atti giuridici tra privati (rogito, compromesso, donazione, atti societari); è terzo rispetto alle parti e garante della legalità.
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