Procedure

Trascrizione dell'Atto

Pubblicità legale che rende opponibile ai terzi il trasferimento di un diritto reale immobiliare.

Definizione completa

La trascrizione (artt. 2643-2671 c.c.) rende opponibile ai terzi gli atti di trasferimento, costituzione o modificazione di diritti reali su immobili. Non crea il diritto ma stabilisce la priorità: vince chi ha trascritto per primo. Gli atti soggetti a trascrizione obbligatoria includono: compravendita, donazione, permuta, divisione, sentenze che trasferiscono la proprietà. La trascrizione è effettuata dal notaio che deposita la nota di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

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