La scrittura privata autenticata è un contratto redatto dalle parti (non dal notaio) e firmato in presenza del notaio, che certifica l'identità dei firmatari e la data dell'atto. A differenza dell'atto pubblico (rogito), il notaio non redige l'atto ma si limita ad autenticare le firme. La scrittura privata autenticata: (a) ha data certa opponibile a terzi; (b) ha forza esecutiva per le obbligazioni di somme di denaro (consente di agire in esecuzione senza passare per un giudice); (c) è più economica dell'atto pubblico (non richiede la lettura integrale da parte del notaio). In ambito immobiliare è usata per compromessi, accordi di mediazione, quietanze, ricognizioni di debito. Non può sostituire il rogito per il trasferimento di proprietà di beni immobili (che deve essere atto pubblico o scrittura privata registrata trascrivibile). Va distinta dalla scrittura privata semplice (non autenticata), che non ha data certa né forza esecutiva.
Scrittura Privata Autenticata
Contratto firmato dalle parti davanti a un notaio che autentica le sottoscrizioni; non è un atto pubblico ma ha forza esecutiva immediata e data certa.
Contratto preliminare di compravendita in cui le parti si obbligano a stipulare il rogito definitivo, spesso accompagnato dal pagamento di una caparra.
Atto notarile con cui si trasferisce ufficialmente la proprietà di un immobile da venditore ad acquirente davanti a un notaio.
Pubblico ufficiale che autentica e registra gli atti giuridici tra privati (rogito, compromesso, donazione, atti societari); è terzo rispetto alle parti e garante della legalità.
Procedura alternativa alla causa giudiziaria in cui un mediatore terzo aiuta le parti a raggiungere un accordo; obbligatoria come tentativo prima delle cause immobiliari.
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